Re:
Arcam, 18/07/2008 19.44:
Scusa ferrari ..puoi chierire ...costano a chi ? all'ente che le richiede ? ma non è un obbligo degli uffici competenti attivarsi dietro semplice segnalazione gratuitamente per l'ente richiedente ?
Arcam ha ragioneeee!!!
scopro ora, dal sit dell'aran, che esiste una circolare del mef del 2001 che ribadisce la gratuità del servizio svolto a favore delle pubbliche amministrazioni.
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Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro
Servizio Centrale del Personale
Ufficio VII
prot. 69143 del 25/7/2001
Oggetto: Onere connesso alle visite di controllo nei confronti dei dipendenti assenti dal servizio per malattia
Pervengono a questo Dipartimento continue richieste di pareri circa il rimborso alle Aziende Sanitarie Locali dell'onere delle visite fiscali disposte da codesti Uffici per i propri dipendenti assenti per malattia.
Al riguardo, considerate le problematiche e le incertezze operative che le pretese creditorie avanzate da alcune AA.SS.LL. hanno determinato, si ritiene di dover chiarire in via definitiva la questione affermando che d
alla normativa sulla riforma sanitaria, di cui ai decreti legislativi n. 502/92 e n. 517/93, non discende affatto l'obbligo di pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle visite di controllo della malattia effettuate nei confronti dei propri dipendenti.
Le disposizioni recate dai suddetti decreti legislativi nulla hanno innovato in materia di accertamento medico-legali dei pubblici dipendenti, che continuano a formare oggetto della istituzionale competenza delle Aziende Sanitarie Locali.
Dalla riaffermata competenza istituzionale deriva, dunque, che l'erogazione di visite fiscali, sia domiciliari che ambulatoriali, nei confronti di lavoratori dipendenti non può da luogo a pagamento da parte delle Amministrazioni, trovando il proprio corrispettivo nel fondo sanitario regionale, cui vengono annualmente trasferite le somme all'uopo stanziate nel fondo sanitario nazionale, come si evince dall'orientamento del Consiglio di Stato dell'11 ottobre 1984, condiviso dal Dipartimento della Funzione Pubblica (nota n. 8744 del 17/10/1995) e dal Ministero della Sanità (nota n. 100/SCPS/0.1.1/3759 del 14/6/1988).
Continuano, invece, a far carico alle rispettive Amministrazioni pubbliche le visite collegiali richieste per accertare l'idoneità fisica dei dipendenti alle mansioni specifiche loro assegnate o per il riconoscimento di particolari prestazioni pensionistiche.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dr. Giancarlo Del Bufalo