incarichi progettazione sotto centomila euro

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-cricri-
00martedì 20 giugno 2006 09:59
secondo voi, se pubblico contemporaneamente tre piccoli avvisi per incarichi di progettazione (di impianti) di importo presunto sotto i 100.000 euro, posso mettere una clausola che dice - in pratica - che dei tre incarichi si può essere aggiudicatari solo di uno, cioè vincerne uno significa automaticamente che non puoi vincere negli altri due?

a parte le difficoltà operative che mi vengono in mente (tipo: come scegliere quale affidare a uno che è il migliore in tutti? che motivazione dare alla scelta? boh), mi chiedo se è legittimo inserire la clausola nell'avviso. potrebbe essere motivata dal principio della rotazione degli incarichi?

io non so se metterla o no. cosa ne dite? (ovviamente non sono io che la voglio inserire, se mai sto cercando aiuto nel senso opposto!)

a voi è già capitato? grazie mille. ciao ciao c

marco panaro
00martedì 20 giugno 2006 11:51
Re:

Scritto da: -cricri- 20/06/2006 9.59
secondo voi, se pubblico contemporaneamente tre piccoli avvisi per incarichi di progettazione (di impianti) di importo presunto sotto i 100.000 euro, posso mettere una clausola che dice - in pratica - che dei tre incarichi si può essere aggiudicatari solo di uno, cioè vincerne uno significa automaticamente che non puoi vincere negli altri due?

a parte le difficoltà operative che mi vengono in mente (tipo: come scegliere quale affidare a uno che è il migliore in tutti? che motivazione dare alla scelta? boh), mi chiedo se è legittimo inserire la clausola nell'avviso. potrebbe essere motivata dal principio della rotazione degli incarichi?

io non so se metterla o no. cosa ne dite? (ovviamente non sono io che la voglio inserire, se mai sto cercando aiuto nel senso opposto!)

a voi è già capitato? grazie mille. ciao ciao c




secondo me si potrebbe fare solo con un bando unico: sarebbero lotti non cumulabili.
-cricri-
00martedì 20 giugno 2006 12:12
grazie mille, marco.

ma se i tre incarichi sono su tre scuole diverse (non sono un'opera unica nel piano delle oo.pp., ho verificato) allora non va bene il discorso dei lotti, giusto?? se sono tre opere distinte!

quindi, niente clausola. ho capito giusto?


grazie ancora. ma come fate a sapere tutte queste cose....

ciao
cri
marco panaro
00martedì 20 giugno 2006 12:16
Una volta si parlava di "tornate di gare".

La norma non esiste più, ma qualcuno lo fa ancora.

PROVINCIA DI FOGGIA
Servizio AA. GG. - Appalti e Contratti
Piazza XX Settembre, 71100 Foggia (0881-7911 * fax 0881-791321
Partita I..V.A. e Cod. Fiscale 00374200715


GARE PER PUBBLICO INCANTO DALLA N°66/2004 ALLA N.80/2004, DA ESPERIRE A PARTIRE DAL 31.01.2005.
AVVISO DI MODIFICA

Si dà avviso che la Giunta Provinciale, con deliberazione n.25 del 19.01.05, immediatamente esecutiva, ha fornito gli indirizzi al Dirigente del Servizio AA. GG. - Appalti e Contratti in ordine alla modifica dei bandi in corso di pubblicazione dal 28.12.04 al 25.01.05 relativi agli appalti di gare indicati dal n.66/04 al n.80/04, con scadenza 25.01.05.
Tutti gli appalti si considerano facenti parte di un'unica tornata di gare da esperire con decorrenza dalle ore 9,30 del 21 febbraio 2005, con prosecuzione.
Gli appalti sono elencati in ordine cronologico a partire dall'importo più elevato, così come riportato nell'allegato elenco.
La cronologia delle gare è riferita pertanto non più al numero progressivo di gara, bensì all'importo dei lavori da appaltare a parziale modifica di quanto riportato nei singoli bandi.
L'impresa risulta aggiudicataria provvisoria di un appalto sarà esclusa dalle gare successive facenti parte della stessa tornata.
L'impresa partecipa a più gare della stessa tornata, potrà inserire la documentazione nella gara di importo più elevato a cui parteciperà; nelle altre gare inserirà la domanda di partecipazione alla singola gara e una dichiarazione in cui viene precisato la gara in cui è inserita tutta la documentazione per la partecipazione. Per la costituzione della cauzione provvisoria, potrà inserire una sola cauzione, ragguagliata all'importo del lavoro di maggior valore. La stessa dovrà riportare apposita dichiarazione dell'agente che la cauzione copre il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione di ogni singolo gara della tornata.
I termini per la presentazione delle offerte sono prorogati di giorni 24 (ventiquattro) con scadenza alle ore 13,00 del 14 Febbraio 2005.
La tornata di gara avrà inizio alle ore 9,30 del giorno 21 Febbraio 2005, con prosecuzione.
Le imprese che, alla data odierna hanno presentato offerte, potranno ritirare i plichi. In caso contrario le offerte saranno inserite nelle gare della tornata.
Resta confermato tutto quanto altro disposto con i singoli bandi e con l’avviso di integrazione agli stessi del 04.01.2005.



Foggia, 20 Gennaio 2005 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AA. GG. – APPALTI E CONTRATTI
(Dott.ssa Vincenza DI DONNA)




ELENCO TORNATA DI GARE DALLA N.66/04 ALLA N.80/04:



gara n.75/2004 per l’appalto dei lavori di regimentazione idraulica e di rafforzamento della sovrastruttura stradale della S.P. n.9 ( di Ponte del Porco) nel territorio di Torremaggiore (FG). Importo complessivo dell’appalto € 420.100,00 di cui € 409.820,00 per lavori a base d’asta ed € 10.280,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

gara n.67/2004 per l’appalto dei lavori di straordinaria manutenzione del piano viabile della S.P. n.53 (Mattinata – Vieste). Importo complessivo dell’appalto € 409.870,12 di cui € 401.270,37 per lavori a base d’asta ed € 8.599,75 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

gara n.70/2004 per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P. n.89 (Corleto – San Carlo) – tratto di Km.14+200 tra la S.P. n.95 e la S.P. n.90. Importo complessivo dell’appalto € 409.753,20 di cui € 401.276,48 per lavori a base d’asta ed € 8.476,75 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

gara n.77/2004 per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione e ammoder-namento della S.P. n. 85 (Ascoli Satriano-Ordona) di km. 12+250- tratto dal km.0,000 al km.3+600. Importo complessivo dell’appalto € 406.555,79 di cui € 385.824,33 per lavori a base d’asta ed € 20.731,46 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

gara n.66/2004 per l’appalto dei lavori di modifica della livelletta stradale dalla progressiva Km.15+422,00 alla progressiva Km.16+132,63 della S.P. n.62 (Cerignola – Trinitapoli – Saline). Importo complessivo dell’appalto € 371.382,03 di cui € 345.405,55 per lavori a base d’asta ed € 25.976,48 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

gara n.76/2004 per l’appalto dei lavori straordinari di pavimentazione stradale, opere protettive, sistemazione pertinenze e segnaletica sulla S.P. n. 30 (San Severo-Torremaggiore-S.Paolo Civitate). Importo complessivo dell’appalto € 366.000,00 di cui € 353.840,00 per lavori a base d’asta ed € 12.160,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

gara n.69/2004 per l’appalto dei lavori straordinari relativi al rafforzamento della sovrastruttura stradale e di regimentazione idraulica sulla S.P. n.8 (Lucera - Sculgola). Importo complessivo dell’appalto € 325.100,00 di cui € 318.830,00 per lavori a base d’asta ed € 6.270,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

gara n.79/2004 per l’appalto dei lavori di sostituzione infissi e impermeabilizzazione lastrici solari al Liceo Scientifico “Fiani” di Torremaggiore. Importo complessivo dell’appalto € 295.492,06 di cui € 286.692,06 per lavori a base d’asta ed € 8.800,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

gara n.73/2004 per l’appalto dei lavori di riparazione del piano viabile e sistemazione delle pertinenze stradali della S.P. n.38 bis (Circumvallazione di Apricena). Importo complessivo dell’appalto € 244.000,00 di cui € 236.200,00 per lavori a base d’asta ed € 7.800,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

gara n.78/2004 per l’appalto dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme di sicurezza nel Liceo Scientifico “C. Rispoli” di San Severo. Importo complessivo dell’appalto € 228.046,01 di cui € 221.221,01 per lavori a base d’asta ed € 6.825,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

gara n.72/2004 per l’appalto dei lavori di riparazione del piano viabile e sistemazione delle pertinenze stradali della S.P. n.36 (San Paolo Civitate – Apricena). Importo complessivo dell’appalto € 204.900,00 di cui € 199.000,00 per lavori a base d’asta ed € 5.900,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

gara n.68/2004 per l’appalto dei lavori straordinari relativi al rafforzamento della sovrastruttura stradale e di regimentazione idraulica sulla S.P. n.41 bis (Chiesti – Ripalta). Importo complessivo dell’appalto € 203.500,00 di cui € 197.150,00 per lavori a base d’asta ed € 6.350,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

gara n.80/2004 per l’appalto dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme di sicurezza al Liceo Classico “Tondi” di San Severo. Importo complessivo dell’appalto €.173.700,00 di cui € 169.000,00 per lavori a base d’asta ed € 4.700,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

gara n.71/2004 per l’appalto dei lavori urgenti di sistemazione del piano viabile della S.P. n.18 (Circumlucerina). Importo complessivo dell’appalto € 163.380,19 di cui € 160.611,88 per lavori a base d’asta ed € 2.768,31 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

gara n.74/2004 per l’appalto dei lavori di straordinaria manutenzione per la sistemazione del piano viabile della S.P. n.111 di San Lorenzo (territorio di Orsara di Puglia –FG). Importo complessivo dell’appalto € 163.000,00 di cui € 160.555,00 per lavori a base d’asta ed € 2.445,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.



Foggia, 20 Gennaio 2005 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AA. GG. – APPALTI E CONTRATTI
(Dott.ssa Vincenza DI DONNA)

-cricri-
00martedì 20 giugno 2006 12:23
qualcuno. ma TU lo faresti? e poi qui sono progettazioni e non lotti di lavori.

io dico che non la metterei.....

qualcuno è d'accordo con me?

grazie marco, sei sempre gentilissimo.
c
marco panaro
00martedì 20 giugno 2006 12:33
Re:

Scritto da: -cricri- 20/06/2006 12.23
qualcuno. ma TU lo faresti? e poi qui sono progettazioni e non lotti di lavori.

io dico che non la metterei.....

qualcuno è d'accordo con me?

grazie marco, sei sempre gentilissimo.
c



a mio parere si può fare: vedi art. 57, comma 6, del codice, per il principio di rotazione.
scanners
00martedì 20 giugno 2006 15:04
concordo con Marco cricri. Anche secondo me si può fare. Nel senso del principio di rotazione si è espressa, se non erro, anche l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con determinazione del gennaio 2006.
-cricri-
00martedì 20 giugno 2006 15:32
la metterò come possibilità. qualcosa del tipo: si privilegia, per quanto possibile possibile, il criterio della rotazione degli incarichi, a meno che obiettive esigenze giustifichino scelte diverse.... qualcosa del genere.
quello che non volevo mettere è che chi si aggiudica un incarico, automaticamente non ne può vincere un altro, così secco (che era quello che voleva il mio capo, sigh).
grazie mille. siete sempre una presenza molto confortante!!!

bacioni,
c
marco panaro
00martedì 20 giugno 2006 16:36
così mi pare troppo discrezionale
Arcam
00martedì 20 giugno 2006 16:38
Scusa cri cri leggo solo adesso l'argomento.
A parere la rotazione è opportuna ,poteva essere un fatto palese richiamato anche nel bando solo se l'ente si fosse dotato di un regolamento interno per l'affidamento degli incarichi inferiori a 100.000 euro che prevedesse esplicitamente nell'arco dell'anno solare almeno la rotazione cioè l'impossibilità di affidamento del secondo incarico.

Vi racconto un caso emblematico che sta sorgendo adesso.
Intervento di recupero complesso ,affidamento f ex fiduciario a specialista in strutture ,collegamenti con università ,insomma il fabbricato è quasi giunto alala fine dei lavori.

Poco più in là altro fabbricato coevo con stesse (presunte )patologie ,quindi necessità di ricorso all'esterno a progettisti specializzati in adeguamenti strutturali.

Che fare ?.. nuovo avviso o avvalersi dello stesso professionista che ha dimostrato capacità ,ha maturato anche con l'intervento adeguata esperienza sulle patologie e come porvi rimedio .

La regola vorrebbe un nuovo avviso (ma siccome siamo privi di regolamento interno ,solo proposto ma fermo per motivi vari..la rotazione non appare obbligatoria , soprattutto se il campo di intervento è specialistico .

Anzi visti i risultati che forse saranno pubblicati tutto induce ad un supplemento di incarico allo stesso specialista .

E qui subentrano le mie perplessità per un affidamento fiduciario estensivo tout court .

Insomma la risposta a cri cri è diventato un quesito per i forumiani ..che ne pensate della situazione descritta ,a vostro giudizio qual'è il modo più corretto di agire ?

a)estensione dell'incarico ? (dubbi..)

b)nuovo avviso aperto a tutti quindi con possibilità di partecipazione anche del professionista già incariocato della progettazione e D.L di intervento analogo

c)Nuovo avviso con esclusione di chi ha avuto incarichi dall'ente almeno nel corso dell'anno .

scusa cri cri saluti
marco panaro
00martedì 20 giugno 2006 16:44
Attendere l'entrata in vigore del Codice e procedere a trattativa privata senza bando, con tre professionisti.
Arcam
00martedì 20 giugno 2006 17:06
Grazie Marco ...
In pratica stai suggerendo che il due luglio si fa l'avviso senza restrizioni di sorta ,massima partecipazione ,ovviamente partecipa anche il professionista già incaricato del precedente intervento et voilà il problema è risotto ...
Prima mi è sfuggito un alala [SM=g27825] ,per fortuna senza accento e che ovviamente voleva dire "alla"
saluti ro...ops
marco panaro
00martedì 20 giugno 2006 17:08
Re:

Scritto da: Arcam 20/06/2006 17.06
Grazie Marco ...
In pratica stai suggerendo che il due luglio si fa l'avviso senza restrizioni di sorta ,massima partecipazione ,ovviamente partecipa anche il professionista già incaricato del precedente intervento et voilà il problema è risotto ...
Prima mi è sfuggito un alala [SM=g27825] ,per fortuna senza accento e che ovviamente voleva dire "alla"
saluti ro...ops



Eddaie con sto avviso...


Attendere l'entrata in vigore del Codice e procedere a trattativa privata senza bando, con tre professionisti.

[Modificato da marco panaro 20/06/2006 17.08]

Arcam
00martedì 20 giugno 2006 17:12
Hai ragione il fatto è che somno stanco e senza riflessi ,quasi quasi mi addormento sulla tastiera ,comunque a roma dicono "e daje" .
Mo vado a fare una pennichella...allora senza avviso è sicuro ?
Puoi anche non rispondere ,interpretero il silenzio come un no [SM=g27828]
marco panaro
00mercoledì 21 giugno 2006 13:02
Devi ancora rispondere al mio quiz sul Codice [SM=g27828]

(era: quale norma del codice è ripetuta due volte inutilmente?)
Arcam
00mercoledì 21 giugno 2006 17:39
Sarà mio dovere precipuo rispondere al tuo quesito ,una volta che Di Pietro abbia stabilizzato il testo

Hum.!! Mi hai messo la curiosità ...non è che va a finire che me lo devo leggere tutto lo stesso ....non si fa mica così è scorretto contare sulla curiosità altrui [SM=g27828]
marco panaro
00giovedì 22 giugno 2006 12:36
Re:

Scritto da: Arcam 21/06/2006 17.39
Sarà mio dovere precipuo rispondere al tuo quesito ,una volta che Di Pietro abbia stabilizzato il testo

Hum.!! Mi hai messo la curiosità ...non è che va a finire che me lo devo leggere tutto lo stesso ....non si fa mica così è scorretto contare sulla curiosità altrui [SM=g27828]



[SM=g27822] [SM=g27821]
lillo1
00domenica 25 novembre 2007 14:46
non vale per noi (credo), ma magari c'è qualche idea utile...

Circolare del Ministero delle infrastrutture n. 2473 del 16 novembre 2007
Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
(G.U. n. 271 del 21 novembre 2007 )
1.

Premessa

La presente circolare ha lo scopo di fornire ai Provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche indicazioni finalizzate a chiarire le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di appalti dei servizi di ingegneria e architettura, compresi gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte; questo alla luce delle recenti modifiche apportate al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici, che nel prosieguo assume la denominazione di Codice, dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, e in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento generale attuativo del Codice.

Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, si ritiene che le presenti indicazioni possano costituire un utile modello operativo a cui le stazioni appaltanti, di cui all'art. 3, comma 33, del Codice, possano fare riferimento.

2. La disciplina delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Fino all'entrata in vigore del Regolamento generale previsto dall'art. 5 del Codice, alla disciplina relativa agli incarichi dei servizi di ingegneria e architettura continuano ad applicarsi, nei limiti di compatibilità, le disposizioni contenute nel Titolo IV del d.P.R. n. 554/1999, secondo quanto disposto dall'art. 253, comma 3 del Codice. Il richiamo alla materia dei "lavori pubblici" contenuto nell'art. 253 del Codice deve intendersi riferito all'insieme delle norme che disciplinano la realizzazione di lavori pubblici, che vanno dalla fase di programmazione alla progettazione, dall'affidamento all'esecuzione dei contratti, fino al collaudo dei lavori. L'applicabilità delle norme del d.P.R. n. 554/1999 alla disciplina in oggetto impone alcuni ulteriori chiarimenti.

A) Per le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relative ad importi inferiori a 100.000 euro le disposizioni di cui all'art. 62, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 554/1999 devono intendersi implicitamente abrogate dall'art. 91, comma 2, del Codice come modificato dal decreto legislativo n. 113/2007, che stabilisce l'obbligo del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con riferimento agli affidamenti degli incarichi in esame, si pongono all'attenzione, sinteticamente, le modalità operative di applicazione dei sopra menzionati principi.

Non discriminazione:
il principio vieta ogni forma di discriminazione dei soggetti non basata su dati relativi alle competenze e qualità dei soggetti medesimi, ma su aspetti diversi, come l'appartenenza ad un determinato contesto territoriale. La non discriminazione comporta, quindi, il divieto, per le stazioni appaltanti, di privilegiare i soggetti che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui si svolgono le prestazioni.

Parità di trattamento:
il principio implica che nella valutazione delle offerte siano utilizzati per tutti i medesimi criteri selettivi.

Proporzionalità:
il principio pone uno stretto legame tra quello che una amministrazione chiede al mercato e i requisiti che i soggetti chiamati devono possedere per concorrere all'affidamento. Devono essere richiesti requisiti proporzionati rispetto all'incarico oggetto dell'affidamento.

Trasparenza:
il principio impone all'amministrazione di compiere le proprie attività in modo visibile a tutti, dando pubblicità ai propri atti.

La disposizione di cui all'art. 91, comma 2, del Codice, richiamando il comma 6 dell'art. 57 del Codice, rubricato "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", prevede poi la selezione fra almeno cinque soggetti, "se sussistano in tale numero aspiranti idonei".

Si invitano le stazioni appaltanti a procedere alla scelta dei cinque o più operatori economici tramite la selezione di soggetti da un elenco di operatori economici, istituito a seguito di un apposito avviso, ovvero tramite specifiche indagini di mercato. L'avviso per l'istituzione dell'elenco è pubblicato con le modalità di cui all'art. 124, comma 5, del Codice: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, del Codice, albo della stazione appaltante, nonché eventualmente profilo del committente, ove istituito. Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco; le stazioni appaltanti richiedono agli operatori economici interessati i curricula, predisposti con riferimento alle prestazioni relative alle classi, alle categorie e agli importi indicati nell'avviso e in conformità al modello di cui all'allegato G del d.P.R. n. 554/1999; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco. La documentazione dei servizi svolti per ogni singolo lavoro è predisposta dagli operatori economici secondo l'allegato H del d.P.R. n. 554/1999, con l'indicazione del soggetto che ha effettuato il servizio e con la specifica delle prestazioni svolte.

Si ritiene che l'arco temporale da prendere in considerazione non possa essere inferiore al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso; si considera nel quinquennio anche la parte dei servizi ultimata e approvata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori cui si riferiscono i servizi documentati. Agli operatori economici è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con l'indicazione delle rispettive qualifiche professionali e del soggetto eventualmente incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. In analogia a quanto previsto dall'art. 125, comma 12, ultimo periodo, del Codice, gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. Qualora la stazione appaltante ricorra ad una indagine di mercato, la stessa può essere svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, del Codice, nell'albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni. L'avviso deve indicare i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare ed in analogia a quanto riportato nel caso di istituzione di un elenco.

Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione, dall'elenco o tramite l'indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. In ogni caso, nella scelta degli offerenti, occorre assicurare il rispetto del principio della rotazione, rapportandolo all'entità dell'importo da affidare. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione - anche attraverso una nota illustrativa delle prestazioni in analogia a quanto previsto dall'art. 65, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999 - il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte. La scelta dell'affidatario può essere resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, del Codice entro un termine non superiore a quello indicato nell'art. 65, comma 1, del Codice.

B) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo compreso fra 100.000 e le soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.

C) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.

D) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui alle precedenti lettere B) e C) si applicano le disposizioni di cui al titolo IV, capo I e capo V, del d.P.R. n. 554/1999.

Si sottolinea l'importanza di definire i requisiti minimi per la partecipazione alle gare con osservanza di quanto previsto all'art. 66 del d.P.R. n. 554/1999.

3. La disciplina per la valutazione delle offerte economiche nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Le stazioni appaltanti sono invitate a procedere all'individuazione dell'oggetto delle attività da affidare mettendo a punto capitolati prestazionali e disciplinari di gara accurati e definiti.

In analogia con quanto previsto nel settore dei lavori dall'art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 554/1999 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 65, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999, si suggerisce l'opportunità, in relazione alla natura della prestazione, di prevedere nel bando di gara, in caso di procedura aperta, e nella lettera di invito, in caso di procedura ristretta o negoziata, l'obbligo per gli offerenti di avere preso visione del luogo ove si svolgerà il lavoro oggetto della prestazione. Per quanto attiene alle modalità di definizione dell'importo stimato dell'appalto, stante l'abolizione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 92, comma 3, del Codice, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 27 luglio 2007, n. 113, le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento le tariffe di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001, ove motivatamente ritenute adeguate.

L'importo stimato è determinato dalla stazione appaltante al lordo della riduzione, di cui all'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, prevista per le prestazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici. All'importo stimato è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso unico, relativo agli onorari professionali e alle spese e comprensivo della riduzione di cui all'art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, richiamato dall'art. 92, comma 4, del Codice. In merito ai criteri di selezione delle offerte, nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall'art. 64 del d.P.R. n. 554/1999, appare il più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici rispetto al criterio del prezzo più basso, non funzionale alla valutazione dei profili tecnici e professionali, tipici delle attività di ingegneria e architettura. Si ritiene opportuno ricorrere al criterio del prezzo più basso soltanto in caso di semplicità e ripetitività delle prestazioni da svolgere.

In ragione della natura dei servizi da acquisire, in sede di definizione del bando di gara ovvero della lettera di invito, si ritiene opportuno che, nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi qualitativi di valutazione delle offerte rivestano complessivamente un "peso" maggioritario rispetto all'elemento "prezzo" e all'elemento "tempo". Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della gara, si può fare riferimento all'art. 64 del d.P.R. n. 554/1999, fermo restando il rispetto della circolare 1 marzo 2007 del Dipartimento politiche comunitarie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2007, intitolata "Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi". E' quindi possibile determinare la qualità ed il valore tecnico dell'offerta prendendo in considerazione elementi come l'illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, il metodo, l'organizzazione del lavoro ovvero la composizione del gruppo proposto per lo svolgimento del servizio. Elementi come l'esperienza, le referenze, i lavori già realizzati, le risorse disponibili possono essere utilizzati unicamente come criteri di selezione e non devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta. Il riferimento all'art. 64 del d.P.R. n. 554/1999 per le modalità di svolgimento della gara non vale, pertanto, per i punti 1 e 3, lettera b), del comma 1.

Il presente indirizzo va applicato anche per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice.

Roma, 16 novembre 2007

Il direttore generale per la regolazione dei lavori pubblici: Crocco

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