Cassazione Civile, sez. Unite, 13-07-2007, n. 15664
- Pres. PRESTIPINO Giovanni - Est. DE MATTEIS Aldo - P.M. PALMIERI Raffaele - D.L.R. c. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg. D.L.R. e M.E., dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia del territorio, ufficio provinciale di Caserta, inquadrati nell'area C1, hanno impugnato davanti al Tar Campania-Napoli il provvedimento di esclusione dagli elenchi degli ammessi al percorso formativo per l'accesso alla posizione C3.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, dal tribunale amministrativo adito, con sentenza 21 dicembre 2004 n. 19579.
Dopo la sentenza negativa del TAR, i lavoratori hanno proposto ricorso ex articolo 700 c.p.c. al giudice del lavoro, il quale però, con ordinanza depositata in data 21 gennaio 2005, ha anche esso declinato la giurisdizione.
Il Consiglio di Stato, con sentenza 7 giugno 2005 n. 2881, ha confermato la sentenza del TAR. Il supremo giudice amministrativo ha ritenuto che, alla luce della consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione, qualora si controverta su un semplice passaggio di livello, senza variazione di area o di categoria, ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro, vi è giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria; nè è possibile diversa conclusione in relazione alla circostanza che la progressione alla qualifica C3 determini una progressione non solo economica ma anche giuridica,, perchè tale progressione avviene all'interno di una stessa area ed è riservata ai soli dipendenti in servizio.
I lavoratori hanno proposto a questa Corte ricorso denominato per conflitto negativo di giurisdizione. L'amministrazione convenuta si è costituita ritualmente con controricorso, resistendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussiste un conflitto negativo di giurisdizione, perchè presupposto necessario di questo istituto è che entrambe le decisioni in contrasto siano emesse in funzione conclusiva del giudizio in punto di giurisdizione (ex plurimis Cass. sez. un. 1 dicembre 2004 n. 224969), mentre nel caso di specie il giudice ordinario ha declinato la propria giurisdizione solo in sede cautelare, con provvedimento decisorio non definitivo insuscettibile di istituire un conflitto (ex plurimis Cass. 8 marzo 2006 n. 4914;
Cass. 1 dicembre 2004 n. 22496).
In tal caso, il ricorso proposto ai sensi dell'articolo 362 c.p.c., comma 2, n. 1 (nella insussistenza dei relativi presupposti del conflitto reale), avverso una sentenza del Consiglio di Stato che abbia declinato la giurisdizione, può essere convertito in ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ultimo comma, e art. 360 c.p.c., n. 1, allorchè ricorrano, come nella fattispecie odierna, i presupposti temporali previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. (Cass. 27 gennaio 2000 n. 14). L'odierno ricorso per cassazione risulta tempestivo ai sensi dell'art. 327 c.p.c., essendo stato proposto il 6 ottobre 2005, data della consegna all'ufficiale giudiziario (Cort. Cast. 477/2002; Cass. 13 aprile 2004 n. 7018), rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato, depositata il 7 giugno 2005, non notificata. Nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Secondo la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, infatti, in base al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1, come interpretato dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 2 del 2001), in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, la giurisdizione deve essere attribuita al giudice ordinario od a quello amministrativo a seconda che ricorra una delle diverse ipotesi di cui al seguente quadro complessivo: a) giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni; b) identica giurisdizione nelle controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, poichè, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un'area funzionale ad un'altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura del concorso all'esterno; d) residuale giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area funzionale (Cass. S.u. sent. 15 ottobre 2003 n. 15403; idem ord. 26 febbraio 2004 n. 3948; idem 26 novembre 2004 n. 22278; idem 23 marzo 2005 n. 6217).
Poichè nella fattispecie in esame, dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dalla memoria risulta versarsi nell'ipotesi di selezione per soli interni, soccorrono le ulteriori precisazioni di questa Corte (ord. 8 maggio 2006 n. 10419): a) per la definizione del concetto di area occorre rifarsi alla classificazione del contratto collettivo applicabile al rapporto; b) le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categorie sono affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, sia che riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia il conferimento di qualifiche superiori.
Alla luce di tale giurisprudenza, che occorre ribadire per gli elementi di chiarezza e di certezza che introduce, con l'affidamento del discrimine al dato obiettivo della classificazione per aree operata dal contratto collettivo, e non ad ulteriori (problematiche e mutevoli) analisi del contenuto mansionistico delle sue previsioni, variabili a seconda dei comparti, questa Corte (che può conoscere direttamente delle previsioni dei contratti collettivi del pubblico impiego privatizzato (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 5) ha già ritenuto irrilevante il criterio posto a base del provvedimento del giudice del lavoro, e cioè che le posizioni C1 e C3 siano di diverso livello, e che la declaratoria contrattuale dell'area C consente l'accesso dall'esterno alle posizioni C1 e C3 mediante pubblico concorso, una volta accertato, nei sensi di cui sopra, che il concorso de quo era riservato ad interni e che le posizioni funzionali superiori erano collocate all'interno della medesima area (Cass. sez. un. 20 aprile 2006 n. 9164, idem 15 febbraio 2007 n. 3368, idem ord.; 11 gennaio 2007 n. 305, cui si è uniformata la giurisprudenza del giudice amministrativo: Consiglio di Stato, sez. 5^, 30 marzo 2005 n. 1355, nonchè la decisione qui impugnata).
Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Sussistono giusti motivi, in ragione dell'incertezza giurisprudenziale originaria, per la compensazione delle spese del presente giudizio, nei confronti delle parti costituite.
Nulla nei confronti di S.D., non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le spese del presente giudizio nei confronti delle parti costituite. Nulla spese nei confronti di S. D..