giurisdizione

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marco panaro
00mercoledì 23 marzo 2005 14:33
Cons. Stato 16/2/05 n.522

L'ordinanza n. 10183/04 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, pronunciata sul ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per regolamento preventivo di giurisdizione, delinea “… il seguente quadro complessivo: a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo il criterio di riparto originario); c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un'area ad un'altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura all'esterno; d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell'ambito della medesima area”.

Alla stregua dei principi ut supra enunciati ed in conformità dell'orientamento della sezione (cfr. Cons. St., sez IV, 7 ottobre 2004, n. 7107), va affermata la giurisdizione amministrativa atteso che la fattispecie controversa deve essere ascritta all'ipotesi sub c) della superiore elencazione, trattandosi, come riferito in narrativa, di procedura selettiva attivata per attribuzione di una superiore posizione di lavoro, assegnata ad area contrattuale diversa da quella nella quale è inserita la posizione legittimante la partecipazione alla selezione stessa.
marco panaro
00martedì 24 aprile 2007 17:07
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – NAPOLI PRIMA SEZIONE, sent. 4069/2007
La tutela giurisdizionale della posizione giuridica del pubblico dipendente concerne la sfera funzionale e quella retributiva e non può essere estesa all’assetto organizzativo del servizio in cui il dipendente lavora, a meno che il riassetto incida limitativamente sulla sfera soggettiva del lavoratore (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 24 novembre 1998, n. 660).
marco panaro
00giovedì 10 maggio 2007 18:04
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), sent. 633/2007
Il ricorso va ritenuto inammissibile per carenza di giurisdizione, per quanto riguarda i capi impugnatori preordinati a sindacare la legittimità dei provvedimenti di conferimento dell’incarico temporaneo di Dirigente sanitario di II livello, implicanti l’affidamento della responsabilità di una struttura complessa, dal momento che la cognizione delle relative controversie è riservata per legge alla competenza giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria ordinaria (Cass.Civ., SS.UU., 23 gennaio 2004, n.1252; Cons. St., Sez.V, 15 marzo 2001, n.1519; TAR Marche, 28 giugno 2004, n.786; TAR Lazio, Sez. I, 20 gennaio 2005, n.458).
marco panaro
00lunedì 14 maggio 2007 16:37
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEZIONE III TER, sent. 4042/2007
Il silenzio inadempimento non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa (Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2004, n. 7088; 23 settembre 2004, n. 6210).
Nel caso in esame, la pretesa che vanta il ricorrente ha per oggetto di interessi legali e rivalutazione monetaria sulla indennità di liquidazione liquidata in ritardo, con conseguente difetto di giurisdizione di questo giudice. Infatti, ai sensi dell’art. 68, quarto comma, D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo modificato dall’art. 29 D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 e successivamente riprodotto nell’art. 63 T.U. 30 marzo 2001 n. 165, esula dalla giurisdizione di questo Tribunale la cognizione delle controversie che, come quella in esame, attengono al singolo rapporto di impiego e che siano state proposte dopo il 15 settembre 2000.
marco panaro
00mercoledì 27 giugno 2007 16:26
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, sent. 3390/2007
Il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2005, n. 3345; da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2006, n. 1716) che, pur non dubitando del principio generale secondo cui il compiuto radicamento del rapporto processuale avviene nel processo amministrativo con l’atto del deposito, reputa che la gravità della sanzione comminata dall’art. 45, comma 17, del d. lgs. 80/98, sub specie di decadenza sostanziale e non di sottoposizione ad altra giurisdizione, imponga, anche nell’ottica del favor per l’approccio ermeneutico costituzionalmente compatibile, un’interpretazione in bonam partem nel senso della sufficienza della notificazione. Si deve osservare, al riguardo, che la dizione utilizzata dal legislatore ai fini che rilevano ricalca sostanzialmente il riferimento recato dall’articolo 23 bis della legge n. 1034/1971, introdotto dall’articolo 4 della legge n. 205/2000, al termine di proposizione del ricorso con riguardo alla sottrazione alla generale dimidiazione dei termini processuali per i riti speciali nelle materie di legge. La giurisprudenza si è orientata nel senso che il concetto di proposizione del ricorso evochi la sola notificazione, e non anche il successivo deposito, in ragione della circostanza che la notificazione del ricorso comporta la chiamata in giudizio (vocatio in ius) così sostanziando il dato normativo di riferimento (da ultimo Cons Stato, sez. V, decisione 8 marzo 2005 n. 942). In ultima analisi, la gravità della preclusione sancita dal legislatore rende preferibile la dissoluzione del velo di incertezza che avvolge la norma in esame ritenendosi che ai fini della proposizione della controversia il decreto legislativo n. 80/1998 abbia inteso, al pari di quanto ritenuto dalla successiva legge n. 205/2000 in tema di proposizione del ricorso, fare riferimento alla vocazione in giudizio delle controparti piuttosto che alla completa instaurazione del rapporto processuale.
ferrari.m
00domenica 2 settembre 2007 23:02
Cassazione Civile, sez. Unite, 13-07-2007, n. 15664
- Pres. PRESTIPINO Giovanni - Est. DE MATTEIS Aldo - P.M. PALMIERI Raffaele - D.L.R. c. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg. D.L.R. e M.E., dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia del territorio, ufficio provinciale di Caserta, inquadrati nell'area C1, hanno impugnato davanti al Tar Campania-Napoli il provvedimento di esclusione dagli elenchi degli ammessi al percorso formativo per l'accesso alla posizione C3.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, dal tribunale amministrativo adito, con sentenza 21 dicembre 2004 n. 19579.

Dopo la sentenza negativa del TAR, i lavoratori hanno proposto ricorso ex articolo 700 c.p.c. al giudice del lavoro, il quale però, con ordinanza depositata in data 21 gennaio 2005, ha anche esso declinato la giurisdizione.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 7 giugno 2005 n. 2881, ha confermato la sentenza del TAR. Il supremo giudice amministrativo ha ritenuto che, alla luce della consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione, qualora si controverta su un semplice passaggio di livello, senza variazione di area o di categoria, ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro, vi è giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria; nè è possibile diversa conclusione in relazione alla circostanza che la progressione alla qualifica C3 determini una progressione non solo economica ma anche giuridica,, perchè tale progressione avviene all'interno di una stessa area ed è riservata ai soli dipendenti in servizio.

I lavoratori hanno proposto a questa Corte ricorso denominato per conflitto negativo di giurisdizione. L'amministrazione convenuta si è costituita ritualmente con controricorso, resistendo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non sussiste un conflitto negativo di giurisdizione, perchè presupposto necessario di questo istituto è che entrambe le decisioni in contrasto siano emesse in funzione conclusiva del giudizio in punto di giurisdizione (ex plurimis Cass. sez. un. 1 dicembre 2004 n. 224969), mentre nel caso di specie il giudice ordinario ha declinato la propria giurisdizione solo in sede cautelare, con provvedimento decisorio non definitivo insuscettibile di istituire un conflitto (ex plurimis Cass. 8 marzo 2006 n. 4914;

Cass. 1 dicembre 2004 n. 22496).

In tal caso, il ricorso proposto ai sensi dell'articolo 362 c.p.c., comma 2, n. 1 (nella insussistenza dei relativi presupposti del conflitto reale), avverso una sentenza del Consiglio di Stato che abbia declinato la giurisdizione, può essere convertito in ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ultimo comma, e art. 360 c.p.c., n. 1, allorchè ricorrano, come nella fattispecie odierna, i presupposti temporali previsti dagli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. (Cass. 27 gennaio 2000 n. 14). L'odierno ricorso per cassazione risulta tempestivo ai sensi dell'art. 327 c.p.c., essendo stato proposto il 6 ottobre 2005, data della consegna all'ufficiale giudiziario (Cort. Cast. 477/2002; Cass. 13 aprile 2004 n. 7018), rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato, depositata il 7 giugno 2005, non notificata. Nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Secondo la consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite, infatti, in base al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1, come interpretato dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 2 del 2001), in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, la giurisdizione deve essere attribuita al giudice ordinario od a quello amministrativo a seconda che ricorra una delle diverse ipotesi di cui al seguente quadro complessivo: a) giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni; b) identica giurisdizione nelle controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, poichè, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un'area funzionale ad un'altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura del concorso all'esterno; d) residuale giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area funzionale (Cass. S.u. sent. 15 ottobre 2003 n. 15403; idem ord. 26 febbraio 2004 n. 3948; idem 26 novembre 2004 n. 22278; idem 23 marzo 2005 n. 6217).

Poichè nella fattispecie in esame, dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dalla memoria risulta versarsi nell'ipotesi di selezione per soli interni, soccorrono le ulteriori precisazioni di questa Corte (ord. 8 maggio 2006 n. 10419): a) per la definizione del concetto di area occorre rifarsi alla classificazione del contratto collettivo applicabile al rapporto; b) le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categorie sono affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, sia che riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia il conferimento di qualifiche superiori.

Alla luce di tale giurisprudenza, che occorre ribadire per gli elementi di chiarezza e di certezza che introduce, con l'affidamento del discrimine al dato obiettivo della classificazione per aree operata dal contratto collettivo, e non ad ulteriori (problematiche e mutevoli) analisi del contenuto mansionistico delle sue previsioni, variabili a seconda dei comparti, questa Corte (che può conoscere direttamente delle previsioni dei contratti collettivi del pubblico impiego privatizzato (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 5) ha già ritenuto irrilevante il criterio posto a base del provvedimento del giudice del lavoro, e cioè che le posizioni C1 e C3 siano di diverso livello, e che la declaratoria contrattuale dell'area C consente l'accesso dall'esterno alle posizioni C1 e C3 mediante pubblico concorso, una volta accertato, nei sensi di cui sopra, che il concorso de quo era riservato ad interni e che le posizioni funzionali superiori erano collocate all'interno della medesima area (Cass. sez. un. 20 aprile 2006 n. 9164, idem 15 febbraio 2007 n. 3368, idem ord.; 11 gennaio 2007 n. 305, cui si è uniformata la giurisprudenza del giudice amministrativo: Consiglio di Stato, sez. 5^, 30 marzo 2005 n. 1355, nonchè la decisione qui impugnata).

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Sussistono giusti motivi, in ragione dell'incertezza giurisprudenziale originaria, per la compensazione delle spese del presente giudizio, nei confronti delle parti costituite.

Nulla nei confronti di S.D., non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le spese del presente giudizio nei confronti delle parti costituite. Nulla spese nei confronti di S. D..
marco panaro
00martedì 11 settembre 2007 12:49
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 28 maggio 2007, n. 12348
La disposizione del quarto comma dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti si riferisce solo al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità (non solo tecnica, ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati; detta disposizione non riguarda, pertanto, le controversie nelle quali si intenda far valere il diritto al lavoro, in relazione al quale la P.A. è dotata unicamente di un potere di accertamento e di valutazione tecnica. Ne consegue che la controversia con la quale si chieda il risarcimento dei danni, per non avere la P.A. - ai fini della formazione della graduatoria definitiva relativa ad una procedura concorsuale - valutato il titolo di riserva spettante agli invalidi civili ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (ora legge 12 marzo 1999, n. 68), è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la relativa disciplina non lascia alla P.A. alcun criterio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell'invalido, che si configura come diritto al posto riservato quale appartenente a categoria protetta.
marco panaro
00venerdì 19 ottobre 2007 21:40
Tribunale di Nola, Giudice del Lavoro, sentenza del 21.12.2006
In base al contenuto delle recenti sentenze della Corte di Cassazione, il discrimine temporale per l’individuazione della giurisdizione ordinaria e amministrativa viene individuata in base non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze così come posto a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia (cfr. Cass. civ. Ord., Sez. Unite, 10/02/2006, n. 2883; Cass. S.U. 3228/2004; 1323/00; 1154/00; 41/00; 808/99).
In tal modo, il momento di insorgenza della questione va individuato di volta in volta in relazione alla natura della controversia, avendo riguardo al periodo del rapporto lavorativo oggetto della controversia (vd in tal senso: Tar Calabria, Reggio Calabria, n. 136/99; ord. Pret. Catanzaro 27 agosto 1998; Tar Liguria, n. 76/99) o al momento in cui i fatti costitutivi e/o lesivi del diritto azionato vengono a realizzarsi e sorge, quindi, l’interesse ad agire (vd. Trib. Locri, nn. 1615/2001; 1200/2001 e 1415/2001; Tar Sicilia – Catania, sez. III, 22 ottobre 1999 n. 2104; Tar Calabria, Catanzaro, 7 luglio 1999, n. 912) o alla data di adozione dell’atto amministrativo (ex plurimis ord. Cons. St., sez. V, 14 dicembre 1999 n. 2593).
marco panaro
00lunedì 29 ottobre 2007 18:19
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE QUINTA, ORDINANZA 16 OTTOBRE 2007, N. 5388 Presidente Carboni – Relatore Russo Ricorrente Condò
La non conferma del dirigente, destinata a svolgersi con le stesse modalità della nomina, postula l'esercizio di uno (straordinario) potere discrezionale al cospetto del quale non è configurabile pariteticità delle contrapposte posizioni delle parti. Non diverso appare, d'altronde, l'orientamento della Corte regolatrice la quale, proprio a partire dal rilievo che la non conferma «implica una valutazione discrezionale sull'idoneità del Direttore generale a svolgere l'incarico affidatogli», ha ritenuto devoluta alla giurisdizione del g.a. l'impugnazione del relativo provvedimento (Cass. Sez. un., ord. n. 2065, 11 febbraio 2003).
ferrari.m
00sabato 10 novembre 2007 17:39
La Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 15558/2007, ha chiarito che, alla luce della giurisprudenza costituzionale in tema di obbligatorietà del concorso pubblico (ordinanza n. 2/2001), l'art. 63 del Dlgs n. 165/2001 va inteso nel senso che la giurisdizione del giudice amministrativo non solo sussiste per le controversie relative a concorsi aperti a candidati esterni, ma si estende ai concorsi per soli candidati interni indetti per il passaggio da un'area funzionale ad un'altra, spettando poi al giudice munito di giurisdizione la verifica della legittimità dell'esclusione o dell'apertura del concorso all'esterno. Ne consegue che la giurisdizione del giudice ordinario assume in tale ambito carattere residuale, limitata ai concorsi per soli interni che comportino progressioni professionali nell'ambito della medesima area, senza alcuna "novazione" dei relativi rapporti di lavoro.



Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile
Sentenza del 12 luglio 2007, n. 15588

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

...

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PE. Gi., in proprio e quale coordinatore per il Lazio e territoriale di Roma della Cisl FPS, GO. Ma. Cr. e MA. Be., elettivamente domiciliati in Roma, Via Sebino, n. 11, presso l'avv. Caputo Francesco A., che li difende con procure speciali apposte a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

CONSIGLIO DI STATO - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - in persona del legale rappresentante, amministrazione legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la difende;

- resistente -

e contro

DO. En., AL. Fr., CA. An., CO. Ca., MA. Sa., SU. Ga., LE. GR. Ma. Vi. e GU. Ro., elettivamente domiciliati in Roma, Via Ortigara; n. 10, presso gli avv. Farronato Liliana e Stefano Mosillo, che, unitamente all'avv. Giuseppe Garofalo), li difendono con procura speciale apposta a margine del controricorso;

- resistenti -

e contro

CU. Al., AD. Co., PA. Pa., BA. Ma. e VI. An.;

- intimati -

e sul ricorso incidentale proposto da:

CONSIGLIO DI STATO - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;

- ricorrente -

contro

RO. Ce.;

- intimata -

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 639 in data 22 marzo 2005 (Rg. n. 1889 e 2785/2004);

sentiti, nella pubblica udienza del 12.6.2007: il cons. Dr. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;

l'avv. Caputo, l'avv. Ferronato e l'avv. Bacosi per l'Avvocatura dello Stato;

il Pubblico ministero nella persona dell'Avvocato generale Dr. PALMIERI Raffaele, che ha concluso, previa riunione dei ricorsi, per il rigetto del ricorso principale e la conferma della giurisdizione del giudice amministrativo, con rimessione degli atti alla Sezione lavoro per l'esame delle altre censure.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza di cui si domanda la cassazione, la Corte di appello di Roma, in accoglimento delle impugnazioni, riunite, di Consiglio di Stato - tribunali amministrativi regionali - e di Do. En., riforma la decisione del Tribunale di Roma n. 1554/2004, dichiarando il difetto di giurisdizione ordinaria sulla controversia promossa dai soggetti attuali ricorrenti per il riconoscimento del diritto ad essere inseriti nella graduatoria relativa a corso-concorso di riqualificazione per l'accesso alla posizione B/3, indetto in data 30.4.2001.

2. La sentenza motiva la declaratoria di difetto di giurisdizione ordinaria sia con il rilievo che si era presenza di procedura concorsuale per l'accesso a qualifica superiore, caratterizzata da mansioni qualitativamente diverse rispetto a quella di provenienza, sia osservando che il concorso era aperto alla partecipazione di dipendenti fuori ruolo e comandati presso l'amministrazione, meritando percio' la qualificazione di concorso "pubblico".

3. Il ricorso domanda la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; resistono, con separati controricorsi, l'amministrazione e alcuni dei controinteressati, mentre altri non hanno svolto attivita' di resistenza. L'amministrazione propone anche ricorso incidentale per un unico motivo. Le parti private precisano i contenuti del ricorso e del controricorso con memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (articolo 335 c.p.c.); rileva che gli intimati Pa. Pa. e Ba.Ma. hanno depositato in cancelleria "atti di costituzione" recanti a margine procura speciale ai difensori, atti non compresi tra quelli che ne consentono l'apposizione a margine o in calce in base al tassativo disposto dell'articolo 83 c.p.c., comma 3 (Cass. S.u. 13537/2003), con la conseguenza che la nullita' delle procure impedisce di attribuire effetti alla costituzione in giudizio effettuata nei modi riferiti; rileva altresi' che altro "atto di costituzione" e' stato depositato da Fr.Da., soggetto che non risulta essere stata parte del giudizio di merito ed a cui il ricorso non e' stato notificato.

2. Con il primo motivo di ricorso e' denunciata la nullita' della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 132 c.p.c., n. 2, per assenza di capacita' processuale, ai sensi dell'articolo 75 c.p.c., dell'amministrazione appellante e incertezza sull'identificazione della parte, atteso che risultava indicato il Presidente del Consiglio di Stato come rappresentante dell'amministrazione e non il segretario generale della giustizia amministrativa ai sensi della Legge n. 205 del 2000, articolo 17.

2.1. Il motivo e' manifestamente infondato.

Anche prescindendo dalla mancanza di qualsiasi incertezza sull'amministrazione costituita nel giudizio di primo grado e appellante (cfr. Cass. 13207/2006), si deve affermare che la rappresentanza legale appartiene proprio ed esclusivamente al presidente del Consiglio di Stato, e cio' in base all'espressa previsione di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 articolo 15 comma 5, che conferisce a tale organo tutte le attribuzioni degli organi di governo, mentre al segretario generale (ufficio regolato dalla Legge n. 205 del 2000, articolo 17) spettano le competenze proprie dei dirigenti generali.

Al riguardo, le Sezioni unite si sono gia' espresse nel senso che la rappresentanza legale dell'amministrazione e' sempre attribuita, con salvezza di diverse disposizioni, all'organo di vertice, attenendo alle competenze interne relative ai poteri di gestione delle liti la previsione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f) del richiamato testo normativo (Cass. Su. 15342/2006).

3. Con il secondo motivo si denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 articolo 63 perche' era stato bandito un concorso "interno" per la progressione nell'ambito della stessa area professionale (Area B).

3.1. Il motivo e' infondato e va confermato il difetto di giurisdizione ordinaria sulla controversia per essere competente il giudice amministrativo, ancorche' la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta nella parte in cui attribuisce rilevanza, ai fini della sussistenza della giurisdizione amministrativa, alla progressione verso una vera e propria qualifica superiore, pur compresa nella stessa area professionale di inquadramento (articolo 384 c.p.c., comma 2).

3.2. Sull'interpretazione della norma recata dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 articolo 63? comma 4, ("Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"), i noti orientamenti della giurisprudenza costituzionale in tema di obbligatorieta' del "concorso pubblico" non solo per costituire rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a., ma anche per il conseguimento di qualifiche professionali piu' elevate, salva l'individuazione, da parte del legislatore, di giustificate eccezioni alla regola, hanno indotto le Sezioni unite della Corte di cassazione ad abbandonare la nozione ristretta di "assunzione" come costituzione di rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, enunciata, invece, nelle prime decisioni in materia.

In tema di riparto della giurisdizione, si e', quindi, consolidata la regola secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo non solo sussiste per le controversie relative a concorsi aperti a candidati esterni (la possibilita' di vincitori "esterni", da assumere, priva di rilevanza la partecipazione anche di soggetti gia' dipendenti della p.a. cd. concorsi misti - restando ascritte le procedure ai concorsi pubblici di cui agli articolo 97 Cost. e Decreto Legislativo n. 165 del 2001 articolo 35), ma si estende ai concorsi per soli candidati interni indetti per il passaggio da un'area funzionale ad un'altra (pure in questo caso non rileva la natura "mista", cioe' la partecipazione anche di dipendenti gia' inquadrati nell'area: Cass. Su. 9168/2006), spettando, poi, al giudice munito di giurisdizione la verifica della legittimita' (eventualmente anche sotto il profilo della legittimita' costituzionale) dell'esclusione o dell'apertura del concorso all'esterno); di conseguenza, la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie concorsuali si atteggia come residuale, in quanto relativa ai concorsi per soli interni che comportino progressione professionali nell'ambito della medesima area professionale, senza implicare "novazione" dei rapporti di lavoro con acquisizione di un diverso status professionale (Cass. S.u. 15403/2003; 1886/2003; 3948/2004; 6217/2005, cit).

Sulla base dei criteri sopra definiti, la competenza residuale del giudice ordinario e' ravvisata non soltanto nelle progressioni meramente economiche (Cass. S.u. 10605/2005) ovvero, piu' in generale, "orizzontali", ma anche nei casi di acquisizione di qualifiche piu' elevate, dovendosi attribuire decisivo rilievo ai nuovi sistemi di inquadramento (previsti dalla contrattazione collettiva) per aree professionali, anche se comprendenti una pluralita' di profili professionali verticalmente ordinati (per il comparto ministeri, ad esempio, aree A, B e C, ciascuna delle quali suddivisa in tre diverse posizioni, definiti retributive ma in realta' funzionali, ordinate per livello di profili professionali). Quindi, il discrimen tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, per le controversie inerenti a concorsi interni, e' dato dalla permanenza dei vincitori nella stessa area professionale oppure del loro passaggio a aree diverse e superiori, compresa, ovviamente l'area della dirigenza, siccome si e' in presenza in tal caso di procedure espletate sulla base dei contratti collettivi ed ascritte all'ambito dell'attivita' negoziale delle amministrazioni, non dell'attivita' autoritativa (Cass. S.u. 11340/2005; 11716/2005; 12799/2005; 12802/2005; 14206/2005; 14207/2005; 14259/2005; 16604/2005, 9164/2006, 10419/2006).


3.3. I richiamati orientamenti rendono, pertanto, errata la prima delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione di difetto di giurisdizione ordinaria. E' tuttavia corretta la seconda, fondata sul rilievo che era stato indetto un concorso "pubblico" perche' aperto alla partecipazione di lavoratori che prestavano si la loro attivita' presso l'amministrazione del Consiglio di Stato - tribunali amministrativi regionali, ma in posizione di fuori ruolo o di comando.

Per il detto personale, infatti, non e' consentito dubitare che l'esito favorevole del concorso comporti una mutamento di status e una novazione oggettiva e soggettiva del precedente rapporto di lavoro, con la conseguente equiparazione a candidati esterni.

In ordine al passaggio di dipendenti dallo status non di ruolo a quello di ruolo, le Sezioni unite hanno gia' avuto modo di affermare la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti alla selezione (Cass. S.u. 21470/2005).

A maggior ragione la regola si estende al personale in posizione di comando, istituto che si caratterizza per la temporanea destinazione a prestare la propria attivita' lavorativa presso un'amministrazione pubblica, senza comportare novazione soggettiva dell'originario rapporto di lavoro, che continua con il precedente titolare (amministrazione pubblica, ma anche soggetti privati, sulla base di particolari disposizioni normative) subendo soltanto una modificazione oggettiva, nel senso che il datore di lavoro rinuncia, per il tempo del comando, alla prestazione lavorativa del dipendente, che viene invece espletata in favore dell'ente pubblico di destinazione (vedi Cass, S.u. 12543/1998). Evidentemente, l'esito del concorso comporta "assunzione" del lavoratore comandato.

3.4. Nel contesto degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, risulta agevolmente enucleabile la regola secondo la quale, nella procedura concorsuale ascritta al diritto pubblico e al dominio dell'attivita' autoritativa, sono configurabili soltanto interessi legittimi per tutti i partecipanti, nonche' per i "terzi" eventualmente interessati (vedi Cass. S.u 15472/2003). e l'oggetto del giudizio e' costituito, quindi, non da un rapporto giuridico, ma dalla verifica del corretto esercizio del potere.

Non e' consentito, infatti, distinguere tra i soggetti gia' dipendenti di ruolo dell'amministrazione che indice un concorso e gli altri partecipanti (lavoratori non di ruolo e comandati) : alla stregua di quanto gia' enunciato sub n. 3.2., la natura del bando e della procedura non puo', evidentemente, che essere una soltanto per tutti i partecipanti e, una volta qualificata come inerente all'attivita' autoritativa, il controllo della sua conformita' a legge compete interamente al giudice amministrativo (vedi Corte cost. ordinanza n. 2 del 2001).

Pertanto, tutte le critiche mosse dai ricorrenti alle clausole del bando di concorso (che, a loro avviso, non avrebbero potuto contemplare la partecipazione di dipendenti non di ruolo o comandati), dovendosi certamente escludere la fattispecie di difetto assoluto di attribuzione (Legge n. 241 del 1990 articolo 21 septies), si risolvono in censure al corretto esercizio del potere di indizione di un concorso "pubblico", da sottoporre al vaglio del giudice amministrativo (vedi Cass. S.u. 20107/2005, 27399/2005).

4, Con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'amministrazione denuncia l'omessa pronuncia sul motivo di appello concernente una delle parti ricorrenti in primo grado, Ro.Ce., che aveva rinunciato agli atti del giudizio ma nei cui confronti il Tribunale aveva ugualmente pronunciato nel merito; ne' rilevava, si aggiunge, la circostanza che il nominativo del soggetto indicato non fosse compreso nell'elenco delle parti appellate contenuto nell'intestazione della sentenza impugnata.

4.1. Proprio in base alla riferita prospettazione, all'esame del ricorso incidentale l'amministrazione non ha interesse, con conseguente pronuncia di inammissibilita'. La sentenza della Corte di Roma pronuncia nei confronti di tutte le parti cui erano stati notificati gli appelli, non rilevando se non come mero errore materiale la mancata indicazione nell'intestazione del nominativo della Ro. (vedi Cass. 4796/2006). Di conseguenza, la declaratoria di difetto di giurisdizione ordinaria, non impugnata dalla Ro., ha travolto interamente la statuizione di merito emessa nei suoi confronti e, dunque, nessuna ulteriore utilita' potrebbe conseguire l'amministrazione dall'accoglimento del ricorso incidentale.

5. Nelle incertezze e dubbi, che oggettivamente continuano a connotare le questioni di giurisdizione sulle controversie in tema di procedure concorsuali, sono ravvisati i giusti motivi che consentono la compensazione delle spese tra tutte le parti costituite (articolo 92 c.p.c., comma 2).

Nulla da provvedere sulle spese nei confronti nei soggetti che non hanno svolto attivita' di resistenza (compresa l'intimata Ro. Ce., in relazione al ricorso incidentale).

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale con dichiarazione della giurisdizione amministrativa sulla controversia; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa tra tutte le parti costituite le spese del giudizio di Cassazione; nulla da provvedere sulle spese per gli intimati non costituiti.

marco panaro
00sabato 8 dicembre 2007 12:49
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione I, Sent. N. 778/07
In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, l’art. 63, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, allorquando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pone riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a consentire l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore; pertanto, alla stregua di questo presupposto, deve ritenersi che le procedure che attuano il passaggio del pubblico dipendente da un’area inferiore a quella superiore integrano un vero e proprio concorso, mentre la controversia che attiene ad una procedura selettiva che comporta il passaggio, ai soli fini economici, da una posizione economica ad altra superiore (da B1 a B2) nell’ambito della stessa area, resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
marco panaro
00mercoledì 7 maggio 2008 11:34
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Terza Sezione di Lecce, sentenza 28/4/2008, n. 1190

L’art. 29 del c.c.n.l. comparto enti locali del 14.9.2000 (rubricato Disposizioni speciali per il personale dell'area di vigilanza con particolari responsabilità) prevede due differenti fattispecie (o, meglio, tre fattispecie, delle quali solo la prima e la terza rilevano però nel presente giudizio) in presenza delle quali il dipendente dell’ente locale operante nel settore della vigilanza può aspirare all’inquadramento nella categoria D. La norma, infatti, per quanto di interesse nel presente giudizio, dispone che “1. In attuazione dell' art. 24, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999, e in sede di prima applicazione dell' art. 4 del CCNL del 31.3.1999, le parti convengono di assumere le iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D, posizione economica D1, del personale dell'area di vigilanza dell'ex 6^ q.f., nelle seguenti ipotesi:
a. personale al quale, con atti formali da parte dell'amministrazione d'appartenenza, siano state attribuite funzioni di responsabile del servizio complessivo dell'intera area di vigilanza;
b. personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato, a seguito di procedure concorsuali, nella ex sesta qualifica funzionale su posti istituiti che prevedessero l'esercizio di tali funzioni anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 268/1987;
c. personale addetto all'esercizio di effettivi compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato nella ex sesta qualifica funzionale, a seguito di procedure concorsuali, su posti, istituiti, successivamente al D.P.R. n. 268/1987 che prevedessero formalmente l'esercizio delle predette funzioni, non in applicazione dell' art. 21, comma 6 D.P.R. n. 268/1987 stesso, i cui titolari sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
2. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione solo negli enti la cui dotazione organica complessiva già preveda anche in altre aree, diverse da quella di vigilanza, posti inquadrati in categoria D.
3. In applicazione del disposto del comma 1, lettere a) e b), nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti istituiscono in dotazione organica i corrispondenti posti di categoria D, provvedendo alla copertura finanziaria, anche ai sensi dell' art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999.
4. In applicazione del disposto del comma 1, lett. c), nel rispetto delle previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti prevedono in dotazione organica il numero di posti di specialisti di vigilanza, di categoria D, necessari, una volta effettuata la preventiva verifica circa lo svolgimento d'effettive funzioni di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, il cui numero sarà da definirsi in sede di concertazione, sulla base della realtà organizzativa di ciascun Ente, in conseguenza della verifica effettuata. La copertura finanziaria relativa potrà avvenire anche ai sensi dell' art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999.
5. Il passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi del comma 1, lett. a) e b) avviene, previa verifica selettiva dei requisiti richiesti, di cui ai punti a) e b) entro il termine di due mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
6. Il passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi del comma 1, lett. c), avviene sulla base di selezioni mediante valutazioni di titoli culturali, professionali e di servizio; gli enti individuano i criteri per lo svolgimento delle procedure selettive, attivando le procedure di concertazione previste dall' art. 8 del CCNL dell'1.4.1999.
7. A seguito del passaggio nella categoria D, al personale di cui al comma 1, lett. a) viene conseguentemente attribuito il profilo specifico, già previsto o da istituire, di "responsabile dei servizi di polizia municipale e locale", con contenuti coerenti con la declaratoria della stessa categoria D. Al personale di cui alle lett. b) e c) viene conseguentemente attribuito indicativamente il profilo di "specialista di vigilanza", con contenuti e mansioni, assorbenti anche le funzioni di base dell'area di vigilanza, indicate nel mansionario allegato sub A al presente contratto, continuando cioè a svolgere anche le funzioni attualmente assegnate.
8. [....]
9. [….]”.


Orbene, per quanto concerne le fattispecie sub a) e ), non c’è dubbio che il c.c.n.l. configura un vero e proprio diritto soggettivo al superiore inquadramento in capo al dipendente che si trovi nelle condizioni previste dall’accordo negoziale. Ciò è confermato dalla diversa formula utilizzata al comma 5 (in cui si parla di “verifica selettiva” del possesso dei requisiti) rispetto a quella utilizzata al successivo comma 6 (in cui si parla invece di “selezioni mediante valutazioni di titoli culturali, professionali e di servizio”): poiché si deve ritenere che ciò non sia dovuto al caso e/o alla imprecisione del redattore delle clausole, ne consegue che nelle fattispecie sub a) e b) il superiore inquadramento è la risultante della mera verifica in capo al dipendente dei requisiti previsti dall’art. 29. In effetti, nel caso di specie, in base ad un’interpretazione sistematica della norma negoziale, per “verifica selettiva” si deve intendere la verifica – automatica, si potrebbe dire, ossia senza che sia necessario procedere ad una valutazione comparativa con altri soggetti – del possesso dei requisiti in capo al dipendente, dal cui esito positivo discende il diritto al superiore inquadramento.
Ma se così è, la pretesa non può essere fatta valere, in parte qua, davanti al giudice amministrativo, neanche volendo ritenere che si tratta di controversia inerente il passaggio a fascia retributivo-funzionale diversa (Cass., SS.UU., n. 15403/2003). Infatti, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, la giurisdizione amministrativa nelle controversie afferenti le procedure selettive per l’accesso al pubblico impiego (fra le quali la Cassazione ha fatto rientrare anche quelle per l’accesso a qualifiche superiori) riguarda pur sempre gli atti della procedura e non anche le pretese che discendono dall’utile collocazione del dipendente nella relativa graduatoria.
Ed in effetti, nel caso di specie il Comune non ha svolto una procedura selettiva, avendo “promosso” l’unico dipendente ritenuto in possesso dei requisiti di cui alla citata lettera a), in applicazione dell’art. 24, commi 3, 4 e 5, del c.c.n.l. 14.9.2000.
Pertanto, in parte qua il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
marco panaro
00venerdì 23 maggio 2008 12:14
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione IV, sentenza 09 maggio 2008, n. 893

Il giudice del lavoro può conoscere incidentalmente al fine di disapplicarli, della legittimità di provvedimenti amministrativi presupposti lesivi di interessi legittimi (cfr. Cass. Civ., sez. un., 16 giugno 2000 n. 445, a proposito della possibilità per il giudice ordinario di disapplicare "incidenter tantum" un provvedimento generale in base al quale un lavoratore in mobilità era stato escluso dalla realizzazione di un progetto socialmente utile), sia in pendenza di un giudizio di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, sia, a certe condizioni, in presenza di un giudicato del giudice amministrativo che abbia ritenuto legittimo, in relazione ai motivi di impugnazione, lo stesso atto all’esame incidentale del giudice civile, o, a fortiori, rigettato il ricorso per motivi formali.
marco panaro
00lunedì 30 giugno 2008 16:53
T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. I – Sentenza 19 giugno 2008, n. 2696

Le controversie aventi per oggetto il diniego di stabilizzazione del personale precario con connessa questione relativa all’interpretazione di disposizioni contenute in accordi e contratti collettivi è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo nella quale rientrano esclusivamente i rapporti di lavoro dei soggetti tuttora in regime di diritto pubblico in base all’art. 3 del D.lgs. n. 165/2001, mentre tale regime è da escludere per il personale contrattualizzato in quanto incluso in accordi e contratti collettivi.
marco panaro
00lunedì 30 giugno 2008 16:57
T.A.R. PUGLIA-LECCE, SEZ. III – Sentenza 16 giugno 2008, n. 1785

Allorquando una pubblica amministrazione chiami un soggetto esterno a
ricoprire un incarico dirigenziale, il relativo atto ha valore provvedimentale, essendo finalizzato al perseguimento di un fine istituzionale dell’ente procedente e non avendo come destinatario un soggetto che fa già parte dell’organico dell’ente. Ovviamente, al provvedimento segue il contratto di lavoro, il quale, però, non è impugnabile, per difetto di legittimazione attiva e/o di interesse, dai terzi che si ritengano lesi dall’affidamento dell’incarico, i quali possono quindi tutelare i propri interessi solo impugnando i provvedimenti amministrativi presupposti, i quali sono atti espressivi del potere pubblicistico.
marco panaro
00mercoledì 4 marzo 2009 11:13
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sezione II, sentenza 2/3/2009, n. 189

La controversia che attiene alle procedure per la stabilizzazione del rapporto di lavoro è devoluta alla giurisdizione dell'A.G.O., atteso che si tratta di procedure per l’assunzione, previa selezione, ma non di una procedura concorsuale, secondo la distinzione operata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 63 del medesimo decreto.

Anche questa sezione ritiene che la natura delle procedure selettive di stabilizzazione è equipollente ad una assunzione senza espletamento di concorso pubblico e, dunque, deve essere ricondotta ad una fattispecie di costituzione del rapporto lavorativo tra il singolo lavoratore e l'Amministrazione pubblica datoriale, rientrante nella giurisdizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'art. 29 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e successivamente dall'art. 63 del T.U. 30 marzo 2001 n. 165.

Quest’ultima disposizione, infatti, limita la giurisdizione del giudice amministrativo alle sole controversie relative alle procedure concorsuali, mentre è attribuita al Giudice del lavoro la controversia concernente l'assunzione al lavoro, tra le quali va, senz'altro, annoverato il procedimento di stabilizzazione di lavoratori già assunti a tempo determinato.

La circostanza che, nel caso di specie, al fine di procedere alla stabilizzazione di un maggior numero di soggetti rispetto a coloro che possedevano il requisito richiesto, si sia proceduto alla previa predisposizione di un elenco di lavoratori precari da assumere per la maturazione dell’anzianità necessaria, non incide sulla natura non concorsuale della procedura.
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