giunta comunale - numero dei componenti -statuto comunale approvato prima della vigenza del T.U.E.L.

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
marco panaro
00mercoledì 21 gennaio 2004 18:10
Consiglio di Stato, V, 31 dicembre 2003, n. 9315

omissis

Ciò premesso va considerato che il primo giudice ha fondato il suo convincimento sulla circostanza che la più recente normativa concernente la disciplina della composizione della Giunta comunale (art.47 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), normativa secondo cui vengono fissati dei nuovi criteri di riferimento della composizione delle Giunte la cui valenza, sotto il profilo quantitativo, che qui interessa limita solo nella previsione del numero massimo l’autonomia riconosciuta agli statuti degli enti locali sulla concreta composizione delle Giunte medesime, sia compatibile con l’originaria previsione statutaria dell’appellato Comune per cui la Giunta era composta dal Sindaco e solo da due assessori; tale argomentazione fondata su pur apprezzabili considerazioni giuridiche per cui, dopo un’attenta disamina dell’evoluzione della normativa di riferimento si giunge alla conclusione che in definitiva poiché la nuova normativa ha fissato solo il ‘numero massimo’ degli assessori, si devono ritenere incompatibili con tali previsioni solo le norme statutarie che prevedevano un numero di assessori superiori al numero massimo (con la conseguenza - nella fattispecie –, che avendo lo statuto del Comune di Giuliano Teatino fissato in due unità il numero degli assessori, la previsione - non confliggendo con le norme sopravvenute - non poteva ritenersi abrogata), non può essere condivisa dalla Sezione.
Osserva il Collegio che tale acritica interpretazione non tiene conto che una meditata e finalistica lettura della nuova normativa fa ritenere che questa non si è limitata solo a fissare un tetto massimo inderogabile (tra l’altro comunque con riferimenti quantitativi diversi da quelli previsti dalla precedente normativa), ma nel porre questo limite quantitativo ha previsto che in sede locale lo statuto possa stabilire il numero effettivo degli assessori nominabili procedendo ad una valutazione discrezionale che non può non essere riaffrontata in sede politica e amministrativa alla luce e nel contesto dei nuovi criteri di riferimento stabiliti dalla medesima legge nazionale, con ciò conferendo all’ente locale l’esercizio di un’opzione e di una verifica volitiva nuova, in ogni caso incompatibile con la preesistente disposizione.
In altri termini, ritiene il Collegio che la valutazione concreta dell’individuazione del numero ‘ottimale’ degli assessori nominabili non possa essere considerata solo dal punto di vista formale di esteriore ed acritico rispetto dello Statuto (precedente) con la legge nazionale, ma vada ricondotta all’effettivo esercizio di un potere valutativo del tutto nuovo e conseguente alla ricognizione della compatibilità statutaria con i diversi riferimenti previsti dalla legge nazionale medesima (eliminazione del numero pari, eliminazione della differenziazione degli enti in classi demografiche, ecc…..). Perché invero la ratio finalistica della nuova normativa (soprattutto considerati i nuovi e diversi evidenziati parametri di riferimento), impone una verifica in sede locale dell’individuazione del numero ottimale dei componenti della giunta (verifica limitata, come più volte evidenziato, solo nel limite massimo fissato dalla legge), con la conseguenza che certamente non può ritenersi vigente la disposizione statutaria prevista precedentemente e che, in attesa di una nuova valida disposizione statutaria l’organo deputato possa legittimamente (seppur provvisoriamente) procedere ad un’autonoma opzione nel rispetto dei soli limiti previsti dalla legge nazionale, opzione che in via transitoria è quella automatica prevista dalla stessa medesima legge nazionale per cui il numero degli assessori per i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti non può essere superiore a quattro, individuando in tale numero il riferimento potenzialmente ideale in assenza (ed in attesa) di specifica diversa (nuova) disposizione statutaria.
Deve poi anche riconoscersi come, in attesa dell’esercizio della predetta verifica da effettuarsi dall’organo competente (consiglio comunale), in sede di (necessaria) revisione dello statuto, legittimamente possa riconoscersi al Sindaco (sia pure in veste del tutto transitoria e suppletiva) e in ragione delle generali competenze riconosciutegli (e rafforzate dal nuovo ordinamento) ed al fine di evitare una paralisi del governo locale, di compiere la menzionata individuazione numerica nell’esclusivo rispetto dell’indicazione fornita dalla norma statale.
Conclusivamente pertanto l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza va respinto l’originario ricorso.

Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 02:32.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com