dichiarazioni unilaterali recettizie e presunzione di conoscenza da parte del destinatario

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Commissario Maigret
00giovedì 11 dicembre 2003 09:48
CASSAZIONE CIVILE - Sentenza 12135 del 19 agosto 2003

Negozi giuridici - unilaterali - recettizi - presunzione di conoscenza da parte del destinatario - asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta con quella conservata dal mittente - onere probatorio a carico del destinatario - raccomandata contenente plurime comunicazioni - riconoscimento da parte del destinatario di una sola di esse - presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. - operatività - condizioni - prova da parte del mittente del contenuto plurimo della raccomandata.

Ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., anche per le dichiarazioni unilaterali recettizie in genere, che siano giunte all'indirizzo del destinatario, vige la presunzione di conoscenza da parte dello stesso, sicché incombe su di lui, ove neghi di averne avuto notizia, l'onere di provare di essersi trovato senza colpa nella impossibilità di prenderne cognizione e, quindi, anche di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta con quella di cui il mittente conserva in qualsiasi modo la copia. Ove, peraltro, l'involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni, e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 cod. civ., che l'autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare due comunicazioni, fornisca la prova che l'involucro le conteneva, atteso che, secondo l'id quod plerumque accidit, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.


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