cicolex
00mercoledì 17 settembre 2003 15:53
Il contratto di società è un contratto plurilaterale a scopo comune e gli sono applicabili gli art. 1420, 1446, 1459,1466.
In dottrina si afferma che la comunione di scopo non esclude la corrispettività, ma una parte delle norme relative alla disciplina dei contratti a prestazioni corrispettive non appaiono applicabili (ad esempio le norme sulla risoluzione per inadempimento sono sostituite dalle norme sull'esclusione) (dottrina:Di Sabato)
Si è peraltro affermato che tra le obbligazioni dei soci non sussiste un rapporto sinallagmatico (Graziani) e che una sorta di sinallagma sussista non reciprocamente fra le obbligazioni dei soci, ma fra queste e il raggiungimento dello scopo sociale (Ferri; Graziani).
rogito ergo sum
00giovedì 18 settembre 2003 09:33
Grazie mille!